Indice
- Il “Decreto Rilancio Italia”
- Nuovo Decreto Rilancio: cosa cambia in edilizia
- Limite a due immobili?
- Cessione del credito per altre detrazioni
Il “Decreto Rilancio Italia”
Da quanto si evince dal nuovo testo riveduto e riscritto, il Decreto Rilancio Italia ora vale anche per gli immobili singoli e gli importi di spesa per il Superbonus sono stati ridotti. Vediamo tutte le novità.
Anche le seconde case sono incluse nel Decreto Rilancio Italia ma gli importi di spesa sono stati ridotti per tutti i lavori che possono avere diritto al Superbonus. Le villette a schiera sono anch’esse soggette ad agevolazioni ma c’è un limite sul numero di immobili sui quali si potrà applicare. Per tutti gli altri tipi di interventi edili è stata confermata la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito, ma questa facoltà è possibile solo per i lavori pagati nel 2020 e nel 2021.
Nuovo Decreto Rilancio: cosa cambia in edilizia
Decreto rilancio: Lo sconto in fattura
Il nuovo testo chiarisce in primo luogo il valore della detrazione, che è pari al 110% ma in caso di sconto in fattura non deve superare l’importo dovuto alla ditta e viene aumentato solo in caso di cessione del credito.
In altre parole, se un’impresa esegue i lavori su un condominio per la somma di 300.000€, può scegliere di applicare lo sconto del totale (e i condomini non dovranno pagare nulla) e utilizzare in compensazione la somma equivalente allo sconto a partire dal mese successivo a quello della fattura emessa.
Se, invece, si trattasse di cessione del credito, i tempi sarebbero più lunghi e l’impresa potrà utilizzare, a partire dall’anno successivo, una cifra pari a 33.000€.
Decreto rilancio: Riduzione delle spese
Il Superbonus è vincolato a un tetto di spesa, direttamente collegato al numero degli immobili presenti nell’edificio in questione. Per i lavori di coibentazione, quelli che permettono di ottenere la detrazione, è previsto un tetto massimo di 50.000€ per i singoli edifici, di 40.000€ per quelli costituiti da un massimo di 8 immobili e 30.000€ per tutti gli altri.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi agli impianti di riscaldamento, la detrazione è di 30.000€ per le case singole e di 20.000€ e 15.000€ per i condomini con più appartamenti.
Riscaldamento
Per sostituire un impianto di riscaldamento esistente è prevista la possibilità di includere nel discorso anche le caldaie a condensazione e a biomassa, ma solo nei comuni senza inquinamento.
È stata fatta chiarezza anche sul fatto che il superbonus non è valido per la semplice climatizzazione ma solo se essa prevede la sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento già esistente.
Limite a due immobili?
Un’altra delle novità introdotte dal Decreto Rilancio Italia è la possibilità di ottenere il bonus per tutti gli immobili presenti in un condominio e, inoltre, per quelli singoli, come le villette a schiera, indipendentemente se si tratti di prima o seconda casa. Su questo punto, però, restano ancora alcuni dubbi. Da quanto espresso nel testo, infatti, si potrebbe pensare che in realtà sia stato fissato un tetto al valore della detrazione per i proprietari degli edifici singoli con più immobili accatastati distintamente. Ad oggi, se un intero edificio di proprietà di un unico individuo presenta parti comuni a due o più unità immobiliari accatastate in modo distinto, il proprietario ha diritto alla detrazione per le spese degli interventi sulle parti comuni, moltiplicate per il numero degli immobili.
Cessione del credito per altre detrazioni
Con la iscrizione del testo è arrivata la conferma della possibilità di beneficiare dello sconto in fattura (o della cessione del credito) anche per gli interventi soggetti ad aliquota ordinaria, bonus facciate ed ecobonus. Quest’agevolazione, però, comprende solo le spese effettuate nel 2020 e nel 2021. Chi volesse cedere il credito in queste condizioni non dovrà presentare alcun visto di conformità.
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